È revocabile ex art. 2901 cod. civ. il conferimento in un trust familiare posto in essere dal disponente, debitore della banca agente in revocatoria — dalla quale aveva ricevuto un finanziamento fondiario garantito da ipoteca —, successivamente all’erogazione del finanziamento: sussiste l’eventus damni per non essere l’immobile ipotecato sufficiente a soddisfare il credito vantato dalla banca e si desume la scientia damni in capo al disponente, requisito soggettivo richiesto in considerazione della natura gratuita del trust, dal conferimento in trust della totalità degli immobili del disponente debitore, dalle finalità familiari del trust e dalla sua posteriorità rispetto all’esposizione debitoria.
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