Tribunale Cremona - 8 giugno 2020
I genitori possono essere autorizzati a rinunciare in nome e per conto della figlia minore alla posizione beneficiaria di costei e a porre anticipatamente termine al trust con il ritrasferimento dei beni al disponente — la madre —, considerato che il trust è stato dichiarato inefficace dal giudice e non è nell’interesse della minore tenere i beni nel proprio patrimonio.