Tribunale di Milano, ordinanza - 28 luglio 2019
Nel giudizio per la declaratoria di nullità del trust e per la revocatoria del relativo conferimento non sono litisconsorti né il guardiano, in quanto questi ha l'esclusivo compito di garantire l'effettivo perseguimento dell'interesse del trust e di sorvegliare il trustee e non ha potere dispositivo sui beni, né i beneficiari finali che non vantino diritti attuali, ai quali sarà solo eventualmente trasferito il fondo in trust una volta spirato il termine finale di durata.