Tribunale di Trieste, 29 ottobre 2019
Il foro indicato come esclusivo nel contratto normativo stipulato tra due società – una delle quali disponente di un trust liquidatorio – attrae la domanda pregiudiziale di dichiarazione di nullità di tale trust, esperita dalla società non disponente, che ha agito in via principale per sentir dichiarare che nulla deve alla disponente in forza del suddetto contratto normativo. In assenza del trustee (deceduto), il guardiano è fornito di legittimazione processuale passiva qualora ad esso facciano capo poteri sostanziali, come il potere di sostituirsi ai soggetti che non possono esercitare i poteri loro conferiti e di farsi carico dell’amministrazione provvisoria del trust in assenza del trustee, sostituendolo in tutte le funzioni. Un trust non è riconoscibile qualora non vi sia modo di sapere (per non essere stato prodotto in giudizio l’atto di conferimento) se e quali beni vi siano stati conferiti, non valendo a tal fine espressioni generiche contenute nelle premesse dell’atto istitutivo. Non è riconoscibile il trust liquidatorio che sia stato istituito da una società all’epoca in cui questa versava in un momento di grave crisi (l’ultimo bilancio di esercizio – attestante rilevanti perdite e deficit – approvato dall’assemblea dei soci risaliva a quasi quattro anni prima della istituzione del trust) e al quale non abbia fatto seguito alcuna attività liquidatoria, essendosi piuttosto dato luogo alla cancellazione della disponente dal registro delle imprese.