Il beneficiario di un trust, non avendo poteri di gestione dei beni inclusi nel fondo in trust, non può essere ritenuto parte dell’operazione simulata tramite cui il defunto disponente, debitore dell’attore, si è spogliato delle azioni di una società straniera facendo sì che esse confluissero in un trust (essendo tali azioni oggetto di pegno, la società partecipata dal trust succedeva nel pegno e lo escuteva), né può essere chiamato a rendere il conto della gestione di dette azioni.
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