Tribunale Firenze - 8 novembre 2021
È revocabile ex art. 2901 cod. civ. il conferimento di beni immobili in un trust familiare posto in essere dal disponente, fideiussore di due società verso un istituto di credito, successivamente al rilascio delle fideiussioni: sussiste l’eventus damni per non avere il disponente dimostrato di essere rimasto in possesso di beni capienti rispetto alle ragioni creditorie, mentre la scientia damni in capo al disponente si desume per essere questi parente del socio accomandatario di una delle debitrici principali e titolare dell’altra; sussiste anche la participatio fraudis delle beneficiarie, figlie del disponente.