Tribunale Forlì - 16 aprile 2019
Il beneficiario di un trust familiare non è litisconsorte necessario nel giudizio per la revocatoria del conferimento in trust qualora non abbia alcun potere dispositivo sui beni e in ogni caso, considerato che questo trust è stato posto in essere a titolo gratuito e dunque lo stato soggettivo del terzo non è rilevante. È revocabile ex art. 2901 cod. civ. il conferimento in un trust familiare posto in essere dal disponente, fideiussore di una s.r.l. nei confronti della banca creditrice agente in revocatoria, successivamente al rilascio della fideiussione: l’eventus damni sussiste in re ipsa e la scientia damni in capo al disponente, requisito soggettivo richiesto in considerazione della natura gratuita del trust, si desume dalla successione temporale degli eventi, essendo il conferimento in trust posteriore tanto al rilascio della fideiussione quanto alla notifica di decreto ingiuntivo dalla banca al disponente.