Tribunale Frosinone - 12 gennaio 2022
Il vincolo di destinazione ex art. 2645 ter costituito da persona fisica (la quale, anteriormente alla costituzione del vincolo, ha rilasciato cambiale per prestiti ricevuti) per una durata ventennale su un complesso immobiliare in favore del proprio figlio minorenne non è simulato in quanto risulta effettivamente voluto dal costituente, né è stato provato un accordo di segno contrario. Lo stesso vincolo è revocabile ex art. 2901 cod. civ.: l’eventus damni sussiste per non avere il costituente dimostrato di essere rimasto titolare di altri beni immobili idonei a costituire una garanzia generica a favore del creditore agente in revocatoria, mentre la scientia damni, requisito soggettivo richiesto in considerazione della natura gratuita del vincolo, sussiste in re ipsa.