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  • Protezione e pianificazione del patrimonio, trust

Tribunale Genova – 1 marzo 2022

L’azione promossa dai beneficiari per far dichiarare l’annullamento, la nullità o l’inefficacia dell’atto mediante il quale il disponente, con il concorso del trustee, ha modificato il trust – tra l’altro introducendo la figura del guardiano – al fine di provocarne lo scioglimento e farsi riassegnare le quote societarie già conferite, nonché per ottenerne l’assegnazione in favore di essi attori, è soggetta alla giurisdizione italiana considerato che i convenuti sono residenti in Italia e a nulla rilevando che il trust sia regolato dalla legge straniera. La clausola secondo cui “ogni controversia relativa all’istituzione o agli effetti del trust o ai diritti dei beneficiari o di qualsiasi altro soggetto menzionato nel presente atto e ogni procedimento mirante a fare pronunciare dal Giudice la revoca o la nomina del trustee o di dargli direttive, sono obbligatoriamente ed esclusivamente sottoposti alla magistratura italiana” conferma l’intenzione di riservare alla giurisdizione italiana qualsiasi controversia relativa al trust. La domanda dei beneficiari diretta non solo a contestare la validità degli atti di modifica del trust e di scioglimento del trust medesimo ma anche a far dichiarare nulla o inefficace l’assegnazione delle quote societarie già conferite in trust al disponente, nonché a ottenere l’assegnazione di queste quote in favore di essi attori, è attratta nella competenza della Sezione Specializzata in materia di Imprese in quanto relativa a un negozio avente ad oggetto partecipazioni sociali. Nella medesima competenza ricadono, per ragioni di connessione, le domande relative alla validità degli atti inerenti il trust. I beneficiari godono di legittimazione attiva alla proposizione di siffatta domanda considerato che l’atto istitutivo stabilisce che “i beneficiari potranno rivendicare i beni in trust qualora il trustee, in violazione dei propri obblighi, li abbia o confusi o alienati o su di essi abbia costituito diritti di terzi”. Il terzo cui il disponente abbia trasferito la nuda proprietà delle quote che gli sono state riassegnate dal trustee è legittimato passivo nel giudizio vertente su siffatta domanda. Il trust, in quanto privo di soggettività giuridica, non può assumere qualità di parte in siffatto giudizio. La clausola secondo cui il trustee tiene conto delle indicazioni del disponente e vi si uniforma qualora le ritenga conformi alle finalità del trust, anche combinata con la clausola che stabilisce la revocabilità ad libitum del trustee da parte del disponente, non esclude che i beni siano stati posti sotto il controllo del trustee: il fatto che quest’ultimo possa uniformarsi alle indicazioni del disponente, ove anche non conformi alle finalità del trust, attiene infatti alla violazione dei doveri inerenti all’incarico di trustee. L’atto modificativo di un trust regolato dalla legge di Jersey è nullo qualora il disponente non si sia riservato il potere di modificare l’atto istitutivo di cui all’art. 9A di detta legge. L’inefficacia di quest’atto comporta l’inefficacia derivata degli atti che da esso dipendono (nomina di guardiano e richiesta di scioglimento del trust da parte di questi). L’atto di scioglimento del trust posto in essere dal trustee è efficace in quanto il trustee è titolare del potere di sciogliere anticipatamente il trust. L’atto di assegnazione dei beni in trust al disponente va dichiarato inefficace nei confronti dei beneficiari in quanto l’atto istitutivo prevede, anche nel caso di cessazione anticipata, l’assegnazione di reddito e capitale in via esclusiva ai beneficiari; l’assegnazione va dunque disposta a favore dei beneficiari. Il sequestro giudiziario delle quote societarie ottenuto dai beneficiari è opponibile al terzo acquirente della nuda proprietà delle quote medesime il quale abbia iscritto il proprio acquisto successivamente all’iscrizione del sequestro. La domanda risarcitoria nei confronti del trustee che faccia riferimento ai dividendi che avrebbero dovuto essere percepiti dalle società incluse nel fondo in trust è inammissibile in quanto relativa a danni ipotetici.