Tribunale Latina - 15 settembre 2021
Nel giudizio per la revocatoria del conferimento in trust il disponente è legittimato passivo in quanto debitore. Nel medesimo giudizio il trustee persona fisica è correttamente convenuto sebbene sia citato in proprio e non invece in qualità di trustee. Sono revocabili ex art. 2901 cod. civ. i conferimenti in due trust posti in essere dai rispettivi disponenti, fideiussori di una s.r.l. poi fallita nei confronti dell’istituto di credito agente in revocatoria, successivamente al rilascio delle fideiussioni: l’eventus damni sussiste in re ipsa, mentre la scientia damni in capo ai disponenti, requisito soggettivo richiesto in considerazione della natura gratuita dei trust, si desume per avere i disponenti tramite i conferimenti significativamente intaccato la propria capacità patrimoniale a fronte della precedente assunzione di un obbligo fideiussorio di ingente entità.