Tribunale Latina – 30 maggio 2019
Nel giudizio per la revocatoria del conferimento in trust, il beneficiario è
litisconsorte necessario se il conferimento è a titolo oneroso, mentre non è
litisconsorte necessario se il conferimento è a titolo gratuito, come nel caso di conferimento in trust familiare. È revocabile ex art. 2901 cod. civ. il conferimento in un trust familiare posto in essere dai disponenti, fideiussori della società debitrice principale verso la banca creditrice agente in revocatoria, successivamente al rilascio delle fideiussioni: sussiste l’
eventus damni per non avere i disponenti dimostrato che il loro patrimonio residuo è idoneo a soddisfare le ragioni creditorie vantate dalla banca e si desume la
scientia damni in capo ai disponenti, requisito soggettivo richiesto in considerazione della natura gratuita del trust, dalla circostanza che costoro erano amministratori della società debitrice principale.