Tribunale Lucca - 10 aprile 2020
I beneficiari che siano beneficiari attuali di reddito e potenzialmente beneficiari finali (diverranno proprietari dei beni in trust a una data prestabilita) sono litisconsorti necessari nel giudizio per la declaratoria di nullità del trust e la revocatoria ex art. 2901 cod. civ. del relativo conferimento.
Il trust che abbia la finalità di conservare e incrementare il valore del proprio fondo, assicurando il godimento dei beni e dei relativi frutti ai beneficiari, senza che le vicende personali dei disponenti possano influire sul fondo in trust, non persegue fini illeciti o immeritevoli di tutela e pertanto non è nullo. Ove il trust si pone in contrasto con gli interessi dei creditori del disponente, costoro hanno a disposizione l’azione revocatoria ex art. 2901 cod. civ.
È nullo per simulazione assoluta il conferimento in siffatto trust, posto in essere da una coppia di coniugi, fideiussori di una s.r.l. nei confronti della banca attrice, per via del rapporto di parentela tra i disponenti — i genitori — e i beneficiari — i figli —, dell’epoca del conferimento — posteriore non solo al rilascio delle fideiussioni ma anche all’inadempimento e alla conclamata insolvenza della società debitrice principale e anteriore alla domanda di concordato preventivo da parte della medesima —, dell’avere i disponenti conferito in trust tutto il proprio patrimonio, dell’avere i disponenti mantenuto la propria residenza in un immobile incluso nel fondo in trust, della qualità soggettiva dei disponenti: uno presidente del CdA della società debitrice principale e l’altro socio della medesima.