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  • Protezione e pianificazione del patrimonio, trust

Tribunale Mantova - 29 aprile 2019

I beneficiari non sono legittimati passivi e litisconsorti necessari nel giudizio per la revocatoria avente ad oggetto i beni in trust qualora non siano titolari di diritti attuali sui beni inclusi nel fondo in trust. È revocabile ex art. 2901 cod. civ. il conferimento in un trust familiare posto in essere dal disponente, fideiussore della società debitrice principale verso l’istituto di credito agente in revocatoria, successivamente al rilascio della fideiussione: l’eventus damni sussiste per essersi il disponente spogliato di tutto il proprio patrimonio immobiliare e non avere dimostrato di essere titolare di altri beni idonei a costituire garanzia del credito e la scientia damni in capo al disponente, requisito soggettivo richiesto in considerazione della natura gratuita del trust, sussiste in re ipsa.