È revocabile ex art. 2901 cod. civ. il trust autodichiarato istituito dal disponente, fideiussore di tre società verso l’istituto finanziario agente in revocatoria, successivamente al rilascio delle fideiussioni: l’eventus damni sussiste per non avere il disponente dimostrato che il proprio patrimonio residuo sia tale da soddisfare le ragioni creditorie, mentre la scientia damni in capo al disponente, requisito soggettivo richiesto in considerazione della natura gratuita del trust, si desume per avere il disponente istituito il trust su tutti i propri immobili e per essere egli socio delle debitrici principali.
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