• Milano / Genova / Firenze / Roma / Napoli / Bari
  • Protezione e pianificazione del patrimonio, trust

Tribunale Milano - 17 febbraio 2021

È nullo il trust il cui disponente sia trustee e beneficiario, a nulla rilevando che egli successivamente (circa 2 anni e mezzo dopo l’istituzione) indichi un altro trustee e un altro beneficiario. Lo stesso trust non può ritenersi simulato sulla base dell’apodittica asserzione secondo cui il disponente ha mantenuto il potere di disporre dei beni in trust.