Tribunale Milano – 25 febbraio 2019
Il beneficiario vitalizio del trust non è legittimato passivo nel giudizio per la revocatoria del conferimento in trust in quanto non gode di alcun potere di gestione sui beni in trust. È revocabile ex art. 2901 cod. civ. il trust familiare autodichiarato istituito dal disponente, condannato al pagamento di una somma di denaro in favore del creditore agente in revocatoria, successivamente alla sentenza di condanna: la scientia damni in capo al disponente, requisito soggettivo richiesto in considerazione della natura gratuita del trust, si desume dal fatto che questi ha istituito il trust successivamente alla sentenza di condanna, mentre l’eventus damni sussiste in re ipsa.