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Tribunale Milano - 26 giugno 2020

Il notaio non è inadempiente rispetto all’obbligo di redigere un atto istitutivo di trust autodichiarato qualora il disponente‑trustee attore non alleghi il suo inadempimento o inesatto adempimento rispetto agli obblighi a lui derivanti dallo svolgimento dell’incarico e si limiti ad affermare la responsabilità del notaio ex art. 28, co. 1, n. 1, l. not. — secondo cui il notaio non può ricevere o autenticare atti «se essi sono espressamente proibiti dalla legge, o manifestamente contrari al buon costume o all'ordine pubblico» — per essere stato il trust dichiarato nullo in giudizio. Non possono imputarsi al notaio i giudizi (e le relative condanne) in cui il disponente‑trustee è stato convenuto, l’uno promosso dal condominio ove si trova l’immobile in trust per il mancato pagamento negli anni precedenti delle spese condominiali e l’altro instaurato dall’associazione nominata quale beneficiario del trust senza aver ricevuto previo avvertimento.
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Piero Di Bello

Piero Di Bello

Appassionato e dinamico consulente esperto in Protezione e Pianificazione consapevole del Patrimonio delle famiglie e delle imprese, associato della prestigiosa Associazione “Il Trust in Italia”.
Esperto in Fiscalità Internazionale e Strategia d’Impresa, coadiuva continuamente gli imprenditori nel disegnare il proprio business.