Tribunale Milano - 27 gennaio 2020
Non è revocabile il fallimento di una s.r.l. in liquidazione che ha istituito sul proprio patrimonio un trust liquidatorio per poi cancellarsi dal registro delle imprese – cancellazione di cui è stata disposta la cancellazione – in quanto la liquidazione effettuata con cessione di ogni attività societaria al trust non consente di sovrapporre il trust alla società, ancora esistente e non correttamente liquidata.