Tribunale Milano - 30 aprile 2020
La clausola di proroga della giurisdizione che individui un foro straniero (Isola di Man) quale “forum for the administration” e sia inserita in un atto istitutivo il quale disponga che, qualora dopo la morte del disponente un suo discendente lamenti una lesione dei propri diritti di legittimario, il trustee potrà ottenere la decisione di un’“appropriate Court” che non vale ad escludere la giurisdizione italiana sull’azione di nullità del trust per lesione della legittima esperita dai discendenti del disponente in qualità di eredi nei confronti del trustee e del guardiano.
L’interesse dei discendenti del disponente ad esperire una simile azione non può essere escluso per via dell’impossibilità di ottenere il riconoscimento e l’esecuzione nell’Isola di Man (la cui legge regola il trust) della sentenza ottenuta in Italia.
La domanda risarcitoria esperita dai beneficiari nei confronti del trustee, senza indicazione né della norma della legge applicabile o della disposizione dell’atto istitutivo che il trustee avrebbe colpevolmente violato, né degli elementi sulla cui base esso avrebbe dovuto formarsi un giudizio sulla (presunta) lesione dei diritti ereditari dei beneficiari stessi in conseguenza del conferimento nel trust, è nulla per indeterminatezza. È del pari nulla per indeterminatezza la domanda risarcitoria esperita dai beneficiari nei confronti del guardiano, senza l’indicazione né delle circostanze nelle quali il guardiano avrebbe conosciuto o dovuto conoscere gli atti o le omissioni del trustee rispetto ai quali sarebbe dovuto intervenire, né degli elementi sulla cui base il guardiano stesso si sarebbe formato o avrebbe dovuto formarsi un giudizio sulla illegittimità degli stessi atti o omissioni, né della norma della legge regolatrice o dell’atto istitutivo che esso avrebbe violato.