Tribunale Milano - 30 giugno 2021
È da rigettare l’opposizione proposta dal trustee di un trust familiare avverso l’esecuzione promossa dal condominio per spese condominiali inerenti l’immobile in trust e nel quale è intervenuta una banca creditrice della disponente la quale ha ottenuto la revoca ex art. 2901 cod. civ. del conferimento in trust, in quanto il trustee nulla deduce nei confronti del condominio e contesta l’intervento della banca deducendo l’irregolarità del titolo giudiziale (per non essere stati convenuti nel giudizio ex art. 2901 cod. civ i beneficiari) e dunque un motivo inammissibile in sede di esecuzione.