Tribunale Milano - 4 ottobre 2019
È revocabile ex art. 2901 cod. civ. il conferimento di un immobile e di una partecipazione sociale in un trust familiare posto in essere dal disponente, socio e fideiussore di una s.r.l. verso la banca creditrice agente in revocatoria, successivamente al rilascio della fideiussione: sussiste l’
eventus damni in quanto il disponente non risulta avere beni ulteriori rispetto a quelli conferiti in trust, mentre la
scientia damni in capo al disponente si desume dalla duplice circostanza che il disponente ha disposto della totalità del proprio patrimonio e che nella medesima data in cui è avvenuto il conferimento revocando, davanti al medesimo notaio rogante, altri soci della debitrice principale, a loro volta fideiussori, hanno proceduto ad effettuare conferimenti in trust.