Tribunale Milano - 5 dicembre 2019
I beneficiari non titolari di diritti attuali sui beni in trust non sono legittimati passivi e litisconsorti necessari nel giudizio per la revocatoria del conferimento in trust. Il beneficiario è litisconsorte necessario nel giudizio per la revocatoria del conferimento in trust se, avuto riguardo al rapporto tra disponente e beneficiario, il conferimento in trust è da qualificare come atto a titolo oneroso e dunque lo stato soggettivo del beneficiario è elemento costitutivo della fattispecie. Il beneficiario non è litisconsorte necessario nel giudizio per la revocatoria del conferimento in trust se, avuto riguardo al rapporto tra disponente e beneficiario, il conferimento in trust è da qualificare come atto a titolo gratuito e dunque lo stato soggettivo del beneficiario non è elemento costitutivo della fattispecie. È revocabile ex art. 2901 cod. civ. il conferimento in un trust familiare posto in essere dal disponente, garante della società debitrice principale nei confronti della società agente in revocatoria, successivamente all’emissione di cambiali a garanzia del debito: l’
eventus damni sussiste in re ipsa, mentre la
scientia damni in capo al disponente è evidente considerando che il conferimento in trust è stato posto in essere pochi mesi dopo il fallimento della debitrice principale, del cui organo amministrativo lo stesso disponente era stato presidente.