Tribunale Milano, sezione specializzata imprese – ordinanza 22 novembre 2021
La delibera con cui una holding titolare esclusivamente di una partecipazione totalitaria viene messa in liquidazione con nomina del socio di maggioranza quale liquidatore, contestualmente alla deliberazione di aumento di capitale sociale della controllata con emissione di azioni riservate a un trust – istituito dal socio di maggioranza della holding allo scopo di detenere e gestire una partecipazione societaria rilevante nella medesima controllata, il cui trustee è l’amministratore delegato della controllata e i cui beneficiari sono il socio di minoranza della holding, figlio del disponente, e l’altra figlia del disponente –, non costituisce abuso di maggioranza, in quanto il socio di minoranza della holding si ritroverà, al termine della liquidazione, socio di minoranza della controllata ed egli è pure beneficiario del trust nuovo socio della controllata medesima.