Tribunale Milano, sezione specializzata in materia di impresa - 20 dicembre 2019
La missiva con cui i disponenti prospettano e chiedono al trustee e al notaio di risolvere il trust non vale a determinare l’estinzione del trust. L’accordo transattivo che non sia stato sottoscritto da tutti i beneficiari e in cui si demandi lo scioglimento del trust ad un successivo atto da stipularsi non vale a determinare l’estinzione del trust. Ai fini dello scioglimento del trust occorre l’accordo fra tutti i beneficiari. La mancanza del guardiano non importa la nullità del trust, non avendo la parte indicato la norma straniera che richiederebbe la presenza del guardiano a pena di nullità e considerato che l’atto istitutivo disciplina espressamente il caso in cui il guardiano non venga nominato e quindi riconosce la possibilità della sua mancanza. Sono nulle le delibere assunte dai soci accomandatari di minoranza di una s.a.s. senza previa convocazione né partecipazione del trustee socio accomandante di maggioranza, precedentemente escluso dalla compagine sociale con deliberazione poi annullata.