L’azione revocatoria ex art. 2901 cod. civ. che sia rivolta avverso l’atto istitutivo di trust è ammissibile in quanto l'inefficacia dell'atto istitutivo, conseguente al vittorioso esperimento della revocatoria, comporta pure l'inefficacia dell'atto di conferimento. È revocabile ex art. 2901 cod. civ. il conferimento in trust posto in essere da due disponenti che avevano precedentemente preso denaro in prestito dai creditori agenti in revocatoria: l’eventus damni sussiste per non essere i disponenti rimasti titolari di beni immobili ulteriori a quelli nel trust, mentre la scientia damni in capo ai disponenti, requisito soggettivo richiesto in considerazione della natura gratuita del trust, si desume in re ipsa.
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