Tribunale Oristano - 3 febbraio 2021
Nel giudizio per la revocatoria del conferimento in trust il creditore ben può convenire chi è disponente assieme al debitore (nella specie, la madre del debitore) e la società le cui quote sono incluse nel fondo in trust. Il trust è sottratto al giudizio di meritevolezza di tutela degli interessi di cui all’art. 1322, co. 2, cod. civ., e non risulta privo di causa, almeno in astratto. Il trust lesivo delle altrui ragioni di credito è soggetto al rimedio dell'azione revocatoria di cui all’art. 2901 cod. civ. La complessa operazione attraverso la quale il disponente costituisce assieme alla madre una s.r.l. (conferendovi l’immobile nel quale il disponente esercita attività alberghiera e con nomina della madre quale amministratrice) e sempre assieme alla madre istituisce un trust (conferendovi la s.r.l. e dei terreni), il cui trustee (associazione il cui amministratore è la madre) destina con vincolo di destinazione ex art. 2645-ter cod. civ. i beni a favore dei disponenti, non può dirsi simulata, considerata la comune intenzione delle parti di conseguire gli effetti della pluralità dei negozi in pregiudizio dei creditori. È revocabile ex art. 2901 cod. civ. il conferimento in trust posto in essere dal disponente, titolare di ditta esercente attività alberghiera, dopo aver stipulato polizza fideiussoria con il creditore agente in revocatoria a garanzia della restituzione di un contributo regionale: sussiste l’eventus damni per essere stati conferiti in trust tutti gli immobili del disponente, mentre la scientia damni in capo al disponente è desumibile dalla circostanza che l’altro disponente (nonché amministratore del trustee) era la madre convivente e dalla concomitanza temporale tra il conferimento ed il manifestarsi dell’insolvenza del disponente (da costui riconosciuta con lettera raccomandata).