Tribunale Oristano - 31 dicembre 2021
Il trust lesivo delle altrui ragioni di credito non è colpito da nullità ma è soggetto al rimedio dell'azione revocatoria di cui all'art. 2901 cod. civ. Il medesimo trust non è affetto da simulazione assoluta in quanto, essendo esso diretto a separare i beni conferiti dal patrimonio dei disponenti, i tre disponenti e il trustee (un’associazione costituita da due dei disponenti) erano senz’altro in accordo affinché il trust producesse gli effetti per loro utili realmente. È revocabile ex art. 2901 cod. civ. il conferimento in trust (i cui beneficiari finali sono i disponenti) posto in essere dal disponente, debitore di un istituto di credito, successivamente alla stipula di mutuo chirografario e all’esistenza di saldo debitore su conto corrente: l’eventus damni sussiste per avere il disponente conferito in trust svariati immobili e non avere dimostrato di essere rimasto titolare di un patrimonio idoneo a garantire le ragioni creditorie, mentre la scientia damni in capo al disponente, requisito soggettivo richiesto in considerazione della natura gratuita del trust, si desume dall’avere il disponente domandato, anteriormente al conferimento in trust, la concessione di una sospensione del pagamento delle rate del mutuo e dall’essersi riservato il disponente l’ufficio di guardiano e altri poteri che facevano rimanere di fatto i beni in trust sotto il proprio controllo.