Una banca può recedere dai contratti di conto corrente stipulati con società interamente partecipate da un trustee (prima società maltese, poi società italiana) di un trust qualora la struttura renda impossibile alla banca — in sede di redazione del “Modulo per l'identificazione e l’adeguata verifica della clientela, predisposto ai sensi degli artt. 15 e ss. del D. Lgs. n. 231/2007” — l’identificazione del titolare effettivo del trust, anche per via della mancanza di documentazione che consenta di individuare l’assetto proprietario effettivo del gruppo societario confluito in trust.
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