Tribunale Parma - 8 gennaio 2020
È revocabile la compravendita immobiliare stipulata tra il cedente, fideiussore verso la banca agente in revocatoria, e il cessionario, moglie del fideiussore, successivamente al rilascio della fideiussione: la
scientia damnis sussiste in re ipsa in capo al fideiussore e si desume in capo alla moglie dalla duplice circostanza che il corrispettivo della compravendita è stato corrisposto in anticipo rispetto al relativo atto e che al momento della compravendita la moglie risiedeva al di fuori del Comune ove è l’immobile e non aveva quindi interesse ad acquistare l’immobile in cui risiedeva il marito, dalla vicinanza temporale tra la stipula della compravendita e la manifestazione delle prevedibili iniziative recuperatorie da parte della banca. Non è revocabile il trust autodichiarato che la moglie del debitore abbia istituito sull’immobile, in quanto essa non è debitrice della banca. La banca potrà espropriare l’immobile nei confronti della moglie trustee quale terza acquirente in forza di acquisto revocato per frode.