Tribunale Perugia - 1 aprile 2021
Il sequestro conservativo di beni in trust può essere concesso al creditore anche ante causam. Chi chieda il sequestro conservativo degli immobili conferiti in trust indica correttamente la domanda di merito qualora manifesti l’intenzione di far valere la nullità dell’atto istitutivo del trust e del conseguente conferimento degli immobili e, in subordine, di proporre azione revocatoria affinché venga dichiarata, nei propri confronti, l’inefficacia degli atti con i quali il disponente ha istituito il trust e disposto dei propri immobili. La prospettata azione di nullità è sorretta dal fumus bonis iuris qualora i beni in trust siano rimasti nella disponibilità del disponente, come nel caso in cui costui sia amministratore unico e socio della s.r.l. formale disponente, nonché amministratore (pur successivamente all’istituzione del trust) della società straniera trustee e beneficiario. Pure la prospettata revocatoria è sorretta dal fumus boni iuris essendo il trust di cui è causa un atto a titolo gratuito ed essendo indubbia la consapevolezza in capo al disponente del pregiudizio per il creditore, considerato che il conferimento in trust è avvenuto solo due mesi dopo la stipula della compravendita da cui deriva il credito. Le suddette azioni sono sorrette dal periculum in mora essendo stati conferiti in trust tutti i beni della s.r.l. di cui il disponente è amministratore unico e socio ed essendo stati messi in vendita alcuni di questi beni, così che appare fondato il timore che potrebbe essere messo in vendita anche l’immobile oggetto della compravendita da cui deriva il credito (il quale immobile, sebbene ceduto dalla s.r.l. formale disponente con la detta compravendita, era stato conferito in trust).