È revocabile ex art. 2901 cod. civ. il conferimento in un trust familiare posto in essere dal disponente successivamente alla stipula di contratto di apertura di credito in conto corrente con l’istituto di credito agente in revocatoria: l’eventus damni sussiste per essersi il patrimonio immobiliare del disponente ridotto alla proprietà di 1/9 di un piccolo fabbricato, mentre la scientia damni in capo al disponente, requisito soggettivo richiesto in considerazione della gratuità del trust, sussiste in re ipsa (anteriormente al conferimento l’istituto di credito aveva dapprima diffidato il disponente a regolare il rapporto e poi comunicato il recesso).
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