Tribunale Pisa - 19 maggio 2020
Sono revocabili ex art. 2901 cod. civ. i conferimenti di beni immobili posti in essere in due trust familiari dai disponenti, soci di una s.p.a. e suoi fideiussori nei confronti della banca creditrice agente in revocatoria, essendo stati i conferimenti realizzati poco tempo dopo la manifestazione inequivocabile dell’insostenibilità della posizione finanziaria della società debitrice principale e quindi nell’imminenza dell’escussione delle garanzie prestate dai disponenti e consistendo la residua garanzia patrimoniale di costoro in un appartamento ipotecato per cifre considerevoli.
Siffatti trust, sebbene istituiti allo scopo di privare i creditori di garanzie agevolmente sottoponibili a fruttuosa esecuzione, non sono da ritenersi sham.