Tribunale Pistoia - 17 gennaio 2022
Il trust familiare i cui disponenti siano anche trustee e primi beneficiari (cioè beneficiari del reddito), il cui guardiano sia uno dei disponenti e i cui beneficiari finali siano i discendenti dei disponenti-trustee è nullo in quanto la coincidenza delle figure dei disponenti e dei trustee travalica i limiti di ammissibilità di cui all’art. 2 della Convenzione de L’Aja del 1985, che richiede una necessaria dissociazione tra la figura del disponente e quella del trustee. Siffatto trust deve reputarsi, ai sensi della legge inglese che lo regola, nullo in quanto sham, essendo assente l’intenzione dei disponenti di istituire effettivamente un trust (la c.d. certainty of intention to create the trust), intenzione che richiede la perdita di controllo diretto dei beni in trust da parte dei disponenti medesimi.