Tribunale Prato - 20 aprile 2020
I beneficiari non titolari di diritti attuali sui beni in trust non sono legittimati passivi e litisconsorti necessari nell’azione revocatoria avente ad oggetto il conferimento dei beni in trust.
Ai fini dell’azione revocatoria avverso il conferimento dei beni in trust, soltanto nel caso in cui il conferimento sia stato posto in essere a titolo oneroso rileva lo stato soggettivo del beneficiario e pertanto questi è litisconsorte necessario. Il conferimento a titolo oneroso è identificabile solo nel caso in cui il rapporto sottostante fra disponente e beneficiario abbia caratteristiche di un rapporto di garanzia (in relazione al credito concesso al disponente) o solutorio.
È revocabile ex art. 2901 cod. civ. il conferimento in un trust familiare posto in essere dal disponente, fideiussore di una sas nei confronti della banca creditrice agente in revocatoria, successivamente al rilascio della fideiussione: la scientia damni in capo al disponente, requisito soggettivo richiesto in considerazione della natura gratuita del trust, si desume per essere anteriore al conferimento in trust sia la richiesta di pagamento avanzata dalla banca attrice al disponente fideiussore che il fallimento della società debitrice principale, mentre l’eventus damni sussiste in re ipsa.