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Tribunale Prato – 24 marzo 2022

È revocabile ex art. 2901 cod. civ. il vincolo ex art. 2645-ter cod. civ. costituito dai nonni, fideiussori di una s.r.l. nei confronti della banca creditrice agente in revocatoria, per far fronte ai bisogni delle loro nipoti minori: la scientia damni in capo ai costituenti, requisito soggettivo richiesto in considerazione della natura gratuita del vincolo, si desume dalla qualità di costoro (entrambi soci della debitrice principale, nonché l’uno presidente del CdA e l’altro liquidatore), mentre l’eventus damni sussiste in re ipsa. La vendita di uno degli immobili gravati dal vincolo, conclusa dai costituenti con il loro genero, è assolutamente simulata considerato che nessuna prova è stata offerta in merito all’avvenuto pagamento del prezzo concordato, considerati il vincolo di affinità fra le parti e la circostanza che il genero è rimasto residente presso la casa coniugale, nonostante si sia separato dalla moglie (figlia dei costituenti).