È revocabile ex art. 2901 cod. civ. il trust familiare (inizialmente) autodichiarato istituito dal disponente, fideiussore di una s.p.a. nei confronti della banca creditrice agente in revocatoria, successivamente al rilascio della fideiussione: l’eventus damni sussiste per avere il disponente segregato in trust tutti i propri beni immobili e mobili registrati e non aver fornito alcuna prova sulla capienza dell'eventuale patrimonio residuo, mentre la scientia damni in capo al disponente, requisito soggettivo richiesto in considerazione della natura gratuita del trust, si desume per essere costui amministratore della debitrice principale.
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