Tribunale Ravenna - 24 settembre 2019
I beni in trust sono pignorabili dal creditore del disponente che vanti crediti assistiti da garanzia ipotecaria trascritta anteriormente alla trascrizione del conferimento in trust. I beni in trust non sono pignorabili dal creditore del disponente che vanti crediti i quali, pur antecedenti al conferimento in trust, non sono assistiti da garanzia ipotecaria trascritta anteriormente alla trascrizione del predetto conferimento. I creditori i quali abbiano vittoriosamente esperito azione revocatoria ex art. 2901 cod. civ. avverso il conferimento di beni in trust potranno pignorare i medesimi beni solo al momento del passaggio in giudicato della pronuncia.