Tribunale Reggio Emilia – 2 aprile 2019
È nullo e non riconoscibile il trust il cui disponente dispone di ampi poteri di controllo sull’attività del trustee (fratello del disponente), potendo dargli indicazioni vincolanti. Concorrono a determinare la nullità e non riconoscibilità di siffatto trust le circostanze che il disponente lo abbia istituito essendo al corrente dello squilibrio tra le obbligazioni su lui incombenti quale fideiussore e la propria situazione patrimoniale, che il conferimento in trust ha determinato una riduzione della garanzia patrimoniale generica del disponente senza che nel suo patrimonio siano rimasti beni idonei alla soddisfazione del credito e che le finalità dichiarate nell’atto istitutivo risultano irrealizzabili.