Tribunale Rimini - 28 ottobre 2020
Il patto fiduciario con cui i fiduciari si impegnano ad acquistare un bene immobile con somme messe a disposizione dalla fiduciante (e derivanti dalla vendita della quota ereditaria, di titolarità di quest’ultima, ricevuta per successione dalla madre), a corrispondere una somma mensile per l’utilizzo dell’immobile fino a concorrenza della somma messa a disposizione dalla fiduciante e, in caso di necessità di quest’ultimo, a vendere il bene per riversarne il ricavato alla fiduciante è provato mediante produzione della scrittura privata che lo sancisce.
Tale patto non è nullo per essere la fiduciante priva di quei requisiti soggettivi prescritti dalla legge per l’acquisto dell’immobile, non essendo nel patto prevista l’eventualità di una retrocessione del bene.
Qualora all’epoca della stipula del negozio fiduciario uno dei fiduciari sia minorenne e sottoscriva in persona, il negozio fiduciario è annullabile nella parte in cui vincola costui.
La violazione di siffatto patto fiduciario, concretantesi nell’omesso pagamento della somma mensile per l’utilizzo e nell’alienazione a terzi, importa l’obbligo del fiduciario di risarcire il danno, quantificato nell’importo complessivo delle mensilità non versate e del ricavato dall’alienazione.