Il trustee è tenuto a rilasciare l’immobile rivendicato dagli eredi del disponente, non essendo detto immobile confluito nel fondo in trust per effetto del testamento del disponente (quest’ultimo ne era usufruttuario, mentre gli eredi che agiscono in giudizio nudi proprietari) né costituendo l’occupazione dell’immobile da parte del trustee un compenso per lo svolgimento del suo ufficio.
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