Tribunale Roma – 21 febbraio 2019
Il beneficiario non è legittimato passivo nel giudizio per la revocatoria del conferimento in trust se gli vengono attribuite facoltà non connotate da realità, ma assoggettate alle valutazioni discrezionali del trustee. È revocabile ex art. 2901 cod. civ. il conferimento di un bene immobile in un trust familiare posto in essere dal disponente, correntista e mutuatario della banca creditrice agente in revocatoria, successivamente all’apertura del conto e alla stipula del mutuo: la scientia damni in capo al disponente, requisito soggettivo richiesto in considerazione della natura gratuita del trust, si desume dal fatto che questi era al corrente del mancato pagamento delle rate di mutuo e del saldo negativo del rapporto di conto corrente, mentre l’eventus damni si desume dal fatto che la banca aveva precedentemente effettuato un pignoramento, rivelatosi infruttuoso.