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  • Protezione e pianificazione del patrimonio, trust

Tribunale Roma - 7 ottobre 2019

Non è revocabile ex art. 2901 cod. civ. il trust familiare che non renda maggiormente difficoltoso all’Erario agente in revocatoria il recupero del credito: ciò in quanto l’Erario, da un lato, è intervenuto nelle procedure esecutive aventi ad oggetto gli immobili non conferiti in trust, con la probabilità di soddisfarsi interamente nell’ambito di esse, e, dall’altro, può contare sulla garanzia patrimoniale costituita dai beni del disponente non esecutati né conferiti in trust, il cui valore è sufficiente alla soddisfazione di un eventuale residuo credito.