È revocabile ex art. 2901 cod civ. il conferimento in un trust familiare posto in essere dal disponente, fideiussore di una s.r.l. verso la banca agente in revocatoria, desumendosi la scientia damni in capo al disponente, requisito soggettivo richiesto in considerazione della natura gratuita di siffatto trust, dalla circostanza che le richieste di pagamento e la notifica di decreto ingiuntivo da parte della banca sono anteriori al conferimento e sussistendo l’eventus damni in re ipsa.
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