Tribunale Spoleto - 10 gennaio 2020
È da rigettare l’opposizione all’esecuzione intrapresa ex art. 2929 bis cod. civ. sull’immobile oggetto di vincolo di destinazione ex art. 2645 ter cod. civ. costituito dal fideiussore di una s.a.s. per l’adempimento del concordato con cessione di beni proposto dalla s.a.s. medesima: il pignoramento è stato trascritto entro un anno dalla trascrizione del vincolo; il vincolo ha natura gratuita perché è stato posto in essere dal fideiussore in qualità di terzo, non interessato dalla proposta di concordato, né diretto debitore dei creditori sociali; il pregiudizio alle ragioni del creditore pignorante sussiste perché, pur essendo stato l’immobile destinato a beneficio della massa dei creditori del concordato preventivo, tra i quali rientra anche il creditore pignorante, quest’ultimo potrebbe soddisfarsi del ricavato della vendita solo in via chirografaria e nel concorso con gli altri creditori. La s.a.s. e il suo liquidatore giudiziale sono legittimati a opporsi all’esecuzione intrapresa in quanto interessati alla conservazione del vincolo.