Tribunale Torino - 14 settembre 2020
Il creditore ipotecario può pignorare gli immobili ipotecati in suo favore che il debitore ha conferito in trust successivamente alla costituzione di ipoteca.
Il creditore che intervenga nella procedura esecutiva avente ad oggetto beni in trust senza avere esperito azione revocatoria avverso il conferimento in trust non potrà soddisfarsi sul ricavato della vendita.