Tribunale Torino - 19 dicembre 2017
L’istituzione di un trust familiare da parte di una coppia di coniugi e il relativo conferimento di beni non integrano un patto successorio, in quanto i coniugi disponenti non dispongono per via pattizia dell’eredità di futura apertura, ma sottraggono all’asse ereditario i beni conferiti in trust. Lo scopo del trust consistente nella volontà della coppia di coniugi disponenti di mantenere unito e conservare in favore dei discendenti il proprio patrimonio esclude che il trust medesimo sia stato istituito al solo scopo di frodare il fisco. È revocabile ex art. 2901 cod. civ. il conferimento di partecipazioni societarie nel trust di famiglia effettuato dal trustee - terzo apportatore, debitore verso il Fisco, successivamente all’omesso versamento di imposte: l’
eventus damni sussiste per non avere il terzo apportatore dimostrato di essere dimostrato di ulteriori beni aggredibili, mentre la
scientia damni in capo al terzo apportatore, requisito soggettivo richiesto in considerazione della natura gratuita del trust, è desumibile dalla circostanza che il terzo apportatore aveva ricevuto a mani proprie alcune cartelle esattoriali anteriormente al conferimento.