Tribunale Torino – 24 luglio 2019
Ai fini di determinare l’assegno di mantenimento a carico dell’ex coniuge in favore dell’altro, deve tenersi in considerazione il trust dal primo istituito in cui sono confluiti gli immobili di sua proprietà e dei quali questi ha mantenuto la disponibilità, così contravvenendo alla dichiarata finalità di costituire un reddito per la figlia beneficiaria.