L’opposizione all’esecuzione proposta dal trustee è infondata qualora il trustee sollevi eccezioni afferenti la natura giuridica della garanzia prestata dal disponente, in quanto dette eccezioni ineriscono a fatti estintivi o impeditivi anteriori al decreto ingiuntivo (su cui si fonda l’esecuzione) e devono essere fatte valere con opposizione a decreto ingiuntivo. L’azione esecutiva è instaurata nel rispetto dell’art. 2911 cod. civ. qualora riguardi tanto i beni ipotecati quanto quelli, confluiti nel fondo in trust, non ipotecati.
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