È revocabile ex art. 2901 cod. civ. l’istituzione di un trust familiare autodichiarato avente a oggetto vari immobili e posto in essere dalla disponente, fideiussore della s.r.l. debitrice principale nei confronti dell’istituto di credito agente in revocatoria, successivamente al rilascio della fideiussione: l’eventus damni sussiste per non avere la disponente dimostrato il proprio residuo patrimonio fosse capace di soddisfare le ragioni creditorie, mentre la scientia damni in capo alla disponente, requisito soggettivo richiesto in considerazione della natura gratuita del trust, si desume dal fatto che la disponente ricopriva cariche negli organi sociali della debitrice principale e all’epoca dell’istituzione del trust la situazione debitoria della debitrice principale era conclamata.
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