Tribunale Vicenza - 19 marzo 2020
L’atto con cui il disponente-guardiano e il trustee risolvono il trust importa cessazione della materia del contendere nel giudizio instaurato per far dichiarare il trust nullo e, in via subordinata, ottenere la revoca ex art. 2901 cod. civ. del relativo conferimento.
È nullo il trust il cui trustee è eterodiretto dal disponente – non potendo il trustee fare nulla se non con il consenso del primo guardiano, coincidente con il disponente, e potendo il trustee essere revocato dal disponente in qualsiasi momento, anche in assenza di giusta causa – e il cui scopo è quello di limitare la responsabilità patrimoniale del disponente – essendo stata inserita nell’atto istitutivo la nomina dei figli quali beneficiari all’evidente scopo di far apparire il trust diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela.
È revocabile ex art. 2901 cod. civ. il conferimento in siffatto trust, essendo palese che, anche alla luce del legame familiare esistente disponente e trustee, questi ultimi erano ben consapevoli del pregiudizio che con il trust arrecavano alle ragioni creditorie dell’attore.